ThePirateBay.org, l'ordinanza di sequestro

Dopo alcuni giorni di inutili ricerche, sono finalmente riuscito a trovare una copia del mandato di sequestro preventivo del sito di ThePirateBay.org a questo indirizzo: http://www.ictlex.net/?p=934 . Ne approfitto subito per commentare questa ordinanza.

La fonte di questa ordinanza

Secondo fonti attendibili, sembra che questa ordinanza sia stata compilata “ispirandosi” pesantemente alla precedente richiesta della parte lesa (FPM/FIMI). Non ho avuto modo di leggere la richiesta di sequestro presentata dal Pubblico Ministero il 25 Luglio 2008 ma non faccio fatica a credere che ci sia stata una forte influenza di FPM/FIMI/IFPI in tutta la gestione di questa procedura, visto che, per loro stessa ammissione, la Guardia di Finanza si è avvalsa del personale FPM per l'esecuzione tecnica delle indagini (vedi: http://www.fimi.it/dett_comunicatistampa.php?id=112).

Personalmente, trovo discutibile che il PM ed il GIP si limitino a riutilizzare il testo e le motivazioni addotte dalla (pretesa) parte lesa, senza operare nemmeno quel minimo di discernimento tecnico/legale che sarebbe lecito aspettarsi.

Violazione del diritto d'autore

Ai gestori di ThePirateBay viene contestato il reato di violazione del diritto d'autore (non quello di favoreggiamento o concorso nel reato di violazione del diritto d'autore, come si era ipotizzato in precedenza):

Se questi “pochi” sono i gestori del sito, allora tutto questo è palesemente e completamente falso. Non è falso perché lo dico io: è falso perché lo ammette esplicitamente lo stesso Giudice per le Indagini Preliminari poche righe più avanti:

Sì, avete letto bene: è lo stesso giudice che ha emesso il mandato di sequestro preventivo (Dott.ssa Raffaella Mascarino) ad ammettere, nero su bianco ed a chiare parole nello stesso documento, che ThePirateBay non pubblica questi materiali coperti da diritto d'autore sul suo sito e non li conserva sui suoi server! Addirittura, poche righe più avanti, lo stesso GIP si preoccupa di spiegare meglio il concetto:

Insomma, ThePirateBay sarebbe colpevole di violazione del diritto d'autore per aver permesso ai suoi utenti di pubblicare i link (.torrent) ai materiali coperti da diritto d'autore. Peccato che, come hanno già fatto notare in molti, in Italia (come in tutti gli altri paesi del mondo) non esiste il reato di linking, meno che mai il reato di “non aver impedito il linking”. Anche sostenere una ipotesi di favoreggiamento o di concorso nella violazione del diritto d'autore attraverso la pubblicazione di link è una manovra decisamente acrobatica. Ci hanno già provato in molti, soprattutto in USA, ma nessuno finora c'è mai riuscito.

Vi prego di notare che TPB viene messo sotto accusa per il suo ruolo di indexer (di “motore di ricerca”) di file BitTorrent, non per il suo ruolo (assai più importante) di tracker. Approfondiremo questo aspetto nel seguito.

Ovviamente, la Dottoressa Mascarino è stata quasi certamente trascinata nell'errore, insieme al Pubblico Ministero, dall'azione di lobbying del personale FPM/FIMI che ha dato origine all'indagine e dai suggerimenti del personale FPM/FIMI che ha aiutato la GdF nella esecuzione delle indagini. Il “fumus persecutionis” di FPM/FIMI/IFPI contro ThePirateBay è passato attraverso il PM ed il GIP ed ora è visibile in questa ordinanza. Per questo ho detto, all'inizio, che trovo assai discutibile fotocopiare gli esposti della parte lesa e trasformarli verbatim in mandati di sequestro. Una rilettura più attenta ed una nuova stesura del documento avrebbe permesso alla Dottoressa Mascarino di accorgersi della contraddizione interna che esiste in questo testo.

Al momento della riscrittura, la Dottoressa Mascarino avrebbe avuto modo di riflettere ed accorgersi che:

  1. ThePiratebay mette a disposizione degli utenti dei link (complessi ma pur sempre dei link), come quelli messi a disposizione da Google, non dei contenuti. Ed anche Google, allora, non è certo immune da critiche in fatto di violazione del copyright. I link non sono coperti da copyright.

  2. I link messi a disposizione da ThePirateBay non sono “consumabili” da ThePirateBay: devono essere passati ad un apposito client BitTorrent, come Azureus. Sono quindi completamente slegati da ThePiratebay.

  3. I link permettono agli utenti di scambiare tra loro i file. ThePirateBay non viene minimamente coinvolto nello scambio. Nessun frammento dei file coperti da copyright transita attraverso i server di TPB.

  4. Semmai, il problema potrebbe risiedere nel fatto che ThePirateBay agisce da Tracker e quindi permette la comunicazione tra i vari client. Approfondiremo questo punto nel seguito.

  5. ThePirateBay mette a disposizione dei link .torrent verso qualunque tipo di file, molti dei quali non sono coperti da copyright.

  6. ThePirateBay non può sapere cosa contengono questi file. Per poterlo sapere, dovrebbe scaricarne una copia (e questo è già un reato) e consultarla.

  7. ThePirateBay si limita a permettere che gli utenti mettano a disposizione di altri sul sito thepiratebay.org dei link sotto la loro personale responsabilità.

  8. ThePirateBay opera in un paese dove questa attività è legale. Solo per un “accidente tecnico” risulta visibile dall'Italia (anche grazie a delle normative della Comunità Europea che garantiscono la libertà di stampa e la libertà di commercio all'interno della EU).

Scopo di lucro

Secondo l'ordinanza, esiste il presupposto dello scopo di lucro, che è necessario ed irrinunciabile per poter ipotizzare il reato penale di violazione della legge sul diritto d'autore in Italia. In assenza dello scopo di lucro, il reato è civile (amministrativo).

Come si possa ritenere “fonte di lucro correlata al reato in esame” il guadagno (peraltro mai realizzato nella pratica) che deriva dalla somministrazione di una ammenda, ce lo spiegherà il PM in dibattimento. Noi tutti seguiremo con estremo interesse le sue acrobazie logico/verbali su questo punto. Per quello che riguarda gli introiti, ad un certo punto dell'ordinanza si sconfina nel surreale:

Francamente, sarei felice di leggere questo report di IFPI. Come professionista della Rete, collaboro alla creazione, alla gestione tecnica ed alla gestione commerciale di vari siti web, tra cui alcuni siti di dimensioni comparabili a TPB per traffico. Sinceramente devo ancora vedere un singolo sito web ricavare milioni di dollari (l'anno? il mese? l'era geologica?) dai banner pubblicitari (almeno, quelli del tipo usato da TPB). Naturalmente, se qualcuno è in grado di smentirmi, è pregato di farlo. Sarò ben felice di imparare come fare i soldi in questo modo.

Per darvi una idea della situazione, potete fare questo calcolo: solo un utente su mille, statisticamente, clicca sui banner. Per ogni click il gestore incassa solitamente da 1 a 10 centesimi di euro (lordo). Su tre milioni di visitatori al giorni, potete contare su circa tremila click quotidiani e quindi su qualche decina di euro di ricavi (lordi) al giorno (qualche centinaio al mese, qualche migliaio di euro l'anno). Come minimo, c'è una differenza di mille volte (un fattore tre, scientificamente) tra la mia esperienza personale e quanto asserisce lo studio IFPI. Insomma: o sono molto bravi nel marketing quelli di TPB o sono molto tendenziosi nelle statistiche quelli di IFPI.

Personalmente, non credo che la presenza dei banner possa configurare un reale “scopo di lucro”. Con quello che questi ragazzi ricavano dai banner a malapena potranno coprire le spese dell'host.

User hunting

Secondo l'ordinanza:

Davvero?

Proviamo! Adesso scarico un qualunque file .torrent da ThePiratebay (ancora bellamente visibile dalla mia stazione, nonostante l'ordinanza di blocco). OK, fatto. Adesso il mio ISP (Wind/infostrada) sa che ho scaricato questo BitTorrent (di una distro di Linux liberamente condivisibile, in questo esperimento). Ne è rimasta traccia nei suoi file di log (che, in questo paese democratico devono essere obbligatoriamente conservati per cinque anni). Questa informazione, però, è irrilevante: fino a questo momento io non sono ancora entrato in contatto con nessun materiale coperto da copyright e non ho commesso nessun illecito. Adesso dò in pasto questo file .torrent al mio client (Ktorrent) e scarico il file senza usare nessun tipo di crittografia. Facciamo finta che si tratti di una copia abusiva di un film.

Cosa vede adesso il mio ISP? Non molto: uno stream di dati piuttosto anonimo da/verso diversi PC (individuali, non da/verso server di rete) ed il mio. Si tratta di un traffico slegato da quello che si è verificato prima tra il mio PC e TPB. Non c'è modo di risalire dall'uno all'altro. Per capire che sono proprio io che sto scaricando proprio quel file è necessario aprire il file .torrent, scaricare il file a cui si riferisce (e sarebbe già un reato...), prendere gli hash dei vari frammenti e confrontarli con gli hash dei frammenti che sto scaricando.

Se siete in grado di farlo, siete veramente molto bravi. Non che sia tecnicamente difficile: è che bisogna essere attrezzati ed organizzati per farlo. I nostri ISP non lo sono. Sarebbe privo di senso per loro investire soldi in una attività come questa senza uno specifico obbligo di legge.

In ogni caso, mi basterebbe abilitare le funzionalità crittografiche di BitTorrent per mettere fuori uso la loro applicazione di sniffing.

Chi ha steso il documento che è servito come “copia madre” per l'ordinanza ha palesemente confuso il tracciamento dell'attività di download del file .torrent (tecnicamente possibile ma inutile sul piano legale) con il tracciamento dell'attività di download del contenuto a cui esso fa riferimento (praticamente impossibile, anche se legalmente rilevante).

[In questa analisi ho preso in considerazione solo il ruolo di Indexing svolto da TPB, non il suo ruolo di Tracking. Se prendiamo in considerazione il ruolo di Traking di TPB, le cose cambiano parecchio. Tuttavia, non è questo il ruolo per cui è stato messo sotto accusa TPB. Analizzo il ruolo di Tracking di TPB e le sue conseguenze sulla “caccia agli utenti” più avanti nel testo.]

Il ruolo del tracker

Nell'ordinanza si sostiene che i tracker come BitTorrent sono indispensabili agli utenti che vogliono usare BitTorrent:

Qui traspare una possibile accusa di favoreggiamento legata al ruolo di Tracker svolto da server di ThePirateBay. Esaminiamo allora questo aspetto.

All'interno di una rete BitTorrent, un tracker svolge due funzioni:

  1. Fornisce ai client almeno un primo indirizzo di un server (“seeder”) da cui iniziare il download di un file.
  2. Accoglie la segnalazione degli indirizzi dei client che stanno scaricando il file e che possono agire da server aggiuntivi, rendendo disponibile questo elenco ai nuovi client che entrano a far parte dello “sciame” di download.

Si tratta di un servizio fondamentale (necessario) per il funzionamento della rete BT. Di conseguenza, è facile cadere nella tentazione di sostenere che TPB, fornendo questo servizio, si rende colpevole di favoreggiamento o di concorso nella violazione del diritto d'autore. Tuttavia, si può facilmente dimostrate che questo non è vero. Non lo è per tre ragioni:

  1. Il ruolo di Tracker non deve essere svolto necessariamente da ThePirateBay, nemmeno per i file che ThePirateBay elenca (indicizza).

  2. Non è sempre vero che sia necessario un Tracker. Esistono già da anni delle estensioni del protocollo di BT che permettono di farne a meno.
  3. In ogni caso, il servizio fornito da ThePirateBay è un servizio tecnico del tutto generico, che viene usato sia da persone che violano il copyright che da persone che scaricano e condividono file del tutto legali.

Chiunque può facilmente generare un file .torrent usando uno dei molti client BitTorrent dotati di questa funzionalità. Una volta generato, il file .torrent può essere reso disponibile su una qualunque pagina web, anche una pagina di un anonimo blog wordpress. Il ruolo del tracker può essere svolto da qualunque computer collegato ad internet in modo stabile, con un IP fisso e sul quale sia possibile installare il client/server BitTorrent, ad esempio un qualunque web server a noleggio. Dreamhost, ad esempio, fornisce server adatti allo scopo a partire da meno di 6 US$ al mese (4 euro al mese). Volendolo, io stesso potrei facilmente agire da tracker con questo portatile. Il mio laptop, infatti, in questo momento è collegato ad Internet con un IP fisso e contiene già il software necessario. La ADSL usata per la connessione ed il processore del laptop sarebbero sicuramente in grado di supportare il traffico prodotto.

Come se non bastasse, esistono già da tempo delle estensioni del protocollo che permettono di fare a meno del tracker (trackerless torrent) usando il protocollo DHT o la rete Kademlia.

Quindi, è veramente difficile sostenere che ThePirateBay fornisca un servizio “indispensabile” o “cruciale” per questa (ipotetica) attività di violazione del copyright.

Soprattutto, il servizio che ThePirateBay fornisce è un servizio tecnico di base, simile al servizio che viene fornito dai router o dai DNS. Come tale è del tutto aspecifico e viene utilizzato da ogni tipo di utente per gli scopi più disparati. Tra questi utenti ne ne sono moltissimi che si limitano a scaricare materiale del tutto legale. Non viene messa in atto da TPB nessuna condotta specifica per facilitare un particolare reato. Non viene nemmeno “promosso” un qualunque comportamento illegale attraverso la fornitura di questo particolare servizio.

Visto che abbiamo le mani bagnate, tanto vale spiegare anche perché nemmeno tirando in ballo il tracker sarebbe possibile ricostruire ciò che ha fatto un utente facendo uso solo delle informazioni che vengono attualmente raccolte dai nostri ISP.

Quando il client/server di BitTorrent inizia il download, contatta il tracker e ne ottiene l'indirizzo di almeno un primo server. L'ISP, tuttavia, non è in grado di leggere questa informazione perché, per legge, deve registrare solo la connessione che avviene tra i due computer, non il contenuto della loro comunicazione. Per questo secondo e più approfondito livello di analisi, ovviamente, ci vuole un mandato del giudice. Lo stesso vale per le successive comunicazioni tra i vari client/server dello sciame ed il tracker. Si può ricostruire a posteriori la rete di contatti che si è venuta a creare ma non stabilire la natura della comunicazione che ha avuto luogo. Non si può nemmeno associare con sicurezza il file .torrent che l'utente ha scaricato con i client/server che contatta subito dopo. Per poterlo fare, occorre scaricare il file .torrent ed analizzarlo. Nessuno dei nostri ISP si prende la briga di fare un lavoro del genere in assenza di un mandato di un giudice. Anche nel caso che esista un mandato, effettuare questa associazione richiede l'installazione di un proxy e lo sviluppo di software ad hoc. I costi non sono certo trascurabili e quasi certamente questo soldi sarebbero spesi assai meglio in altri modi.

Anche spendendo tutti questi soldi, tuttavia, si tratterebbe di una vittoria di Pirro: BitTorrent dispone già da tempo delle funzionalità crittografiche necessarie a sfuggire a questo e ad altri tipi di controllo.

In conclusione, asserire che sarebbe possibile risalire ai “colpevoli” delle passate violazioni è falso. Si può mettere sotto sorveglianza uno o più utenti ed uno o più server e risalire ai colpevoli delle violazioni del copyright che avverranno in futuro ma non è più possibile ottenere queste informazioni per quanto riguarda il passato. Almeno, non con le informazioni che gli ISP sono autorizzati a raccogliere per legge.

Identità del sito

Nell'ordinanza si fa una asserzione veramente inquietante:

Ma come sarebbe a dire che l'indirizzo IP non può essere considerato un elemento essenziale del sito stesso?!?!?!

Per definizione tecnica, l'indirizzo IP identifica in modo univoco e persistente un server di Internet, quello su cui è visibile il sito “thepiratebay.org”. L'indirizzo IP è quindi l'unico, vero elemento essenziale con cui si può identificare un server su Internet. Un qualunque altro indirizzo IP, per forza di cose, fa riferimento ad un altro oggetto. Può trattarsi, è vero, dello stesso server e dello stesso sito web, ma si tratta, a tutti i fini tecnici, amministrativi e legali, di un'altra entità. Tanto è vero che l'host solitamente non permette di cambiare l'IP di un sito che si trova sotto la sua amministrazione senza mettere in atto una apposita procedura. Meno che mai, l'host permette di rendere visibile un nuovo IP attraverso la sua rete senza tutte le precauzioni del caso. La gestione degli IP è materia delicata su Internet, perché può dare origine a collisioni e problemi di non poco conto.

Nonostante questo, l'ordinanza termina con questo ordine:

Questo è francamente troppo. Per ovvie ragioni, l'ordinanza avrebbe dovuto limitarsi ai soli IP address ed ai soli SLD (Second Level Domain) esistenti al momento dell'emissione dell'ordinanza stessa. Estendere “alla cieca” una ordinanza di sequestro ad altri IP e ad altri SLD in questo modo vuol dire oscurare anche i siti di persone che hanno avuto solo la sfortuna di ereditare il vecchio IP dallo stesso provider. Si sarebbe dovuto provvedere, ad intervalli più o meno regolari, all'aggiornamento del mandato di sequestro.

E poi: chi decide quale SLD e quale IP address in futuro dovrà ricadere sotto la definizione che ne ha dato qui la Dottoressa Mascarino?

E se ad un oscuro poliziotto di Bergamo venisse in mente che il sito “www.ultimaopposizionealfascismo.it” fosse un alias di ThePirateBay.org e lo oscurasse, andrebbe tutto bene?

E se allo stesso oscuro poliziotto venisse in mente che l'IP http://217.220.34.53/ fa riferimento a ThePirateBay.org e lo oscurasse? Andrebbe bene così? Fate click sull'IP address per vedere a chi appartiene.

Insomma: questa ordinanza lascia uno spazio enorme all'arbitrio di oscuri personaggi del sottobosco amministrativo. Non solo, in questo punto dell'ordinanza, la Dottoressa Mascarino si attribuisce un potere decisionale che molto probabilmente non ha.

Mancanza di rispetto per il diritto d'autore

ThePirateBay viene anche accusato di “scarso rispetto delle leggi (italiane) sul diritto d'autore”:

Questo frammento di testo è semplicemente privo di senso. In Italia (ed in tutti gli altri paesi del mondo) non esiste il reato di “lesa maestà del diritto d'autore”. Un qualunque cittadino commette un reato solo se vìola nei fatti il diritto d'autore di qualcuno (copiando abusivamente un CD, ad esempio). Sputare sul copyright, in sé, non è un reato. E' solo una dimostrazione di scarse capacità analitiche della realtà.

ThePirateBay si dimostra sprezzante nei confronti del copyright, per ragioni politiche. Questo però, in sé, non è un reato. Non è nemmeno una istigazione al reato. Non viene detto a nessuno di comportarsi in questo o quel modo. Viene solo detto agli utenti come la pensano i gestori del sito in fatto di copyright e come intendono comportarsi loro in caso di contestazioni.

Statistiche

L'ordinanza riporta anche alcune statistiche:

Ovviamente, il fatto di avere successo come sito non può essere considerato né un reato in sé né una aggravante, per cui la prima parte di questo frammento di testo dell'ordinanza è semplicemente fuori luogo. Non ci deve interessare nulla di quanto successo abbia TPB.

Non solo: il fatto che tra i file più ricercati ci siano i 100 od i 1000 file più pirata del pianeta è ancora meno rilevante: questi file non risiedono sui dischi di TPB e non vengono pubblicati da TPB, per stessa ammissione del GIP che firma l'ordinanza.

Associazione a delinquere

Nell'ordinanza viene ipotizzato il reato di associazione a delinquere:

Francamente, considerare “presupposto ideologico” di un crimine la posizione politica espressa da una associazione di persone che opera in un altro paese è semplicemente assurdo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo processare George W. Bush per apologia di reato quando parla di “guerra preventiva”?

Peter Sunde ed i suoi amici hanno il pieno diritto di dire quello che sembra loro più giusto, soprattutto se lo fanno nel loro paese. Che questo possa risultare fastidioso per la legge italiana, è del tutto irrilevante. Non solo: hanno il pieno diritto di fare quello che vogliono, come individui e come associazione, nel loro paese. Devono violare le loro leggi locali per essere perseguibili per un reato come questo.

Il fatto che, in conseguenza di un comportamento lecito in Svezia, si produca un illecito in Italia (illecito tutto da dimostrare, oltretutto) non può certo prefigurare il reato di associazione a delinquere del gruppo di persone che opera in Svezia.

Per fortuna, il magistrato si rende conto del problema e corregge:

Difetto di competenza territoriale

Questo evidente difetto di competenza territoriale, tuttavia, non trattiene il magistrato dall'agire contro la visibilità dei server dall'Italia:

Come dire: non sappiamo dove commettano il reato ma lo perseguiamo lo stesso come se ci riguardasse. Mah... lascio a voi i commenti.

Conclusioni

Francamente, mi sembra che questa ordinanza (o decreto) di sequestro preventivo avrebbe dovuto essere respinta già dagli stessi ISP in quanto palesemente illegale. Si tratta di una ordinanza illegale perché dispone il sequestro di un bene che non viene identificato con la dovuta precisione. Si tratta di una ordinanza illegale anche perché in essa vengono prese delle decisioni che probabilmente non spettano al GIP e per le quali non esiste il necessario supporto giuridico.

Comunque, staremo a vedere. E vi terremo informati.

Alessandro Bottoni
alessandro.bottoni@infinito.it
Segretario dell'Associazione “Partito Pirata Italiano”

Nota di stile: i numerosi errori di ortografia presenti nel testo dell'ordinanza sono probabilmente la conseguenza dell'uso di un OCR. Od almeno così si spera.

TPB_L'ordinanza_di_sequestro (last edited 2011-01-22 21:19:22 by localhost)